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Sez. L, Sentenza n. 4042 del 19/06/1981 (Rv. 414696 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - PERSONALE DIRETTIVO - LIMITE QUANTITATIVO GLOBALE DELL'ATTIVITA LAVORATIVA - SUSSISTENZA - INDIVIDUAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414696-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - PERSONALE DIRETTIVO - LIMITE QUANTITATIVO GLOBALE DELL'ATTIVITA LAVORATIVA - SUSSISTENZA - INDIVIDUAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE - CRITERI.*

Un limite quantitativo globale dell'attivita lavorativa, sebbene non stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, sussiste anche per il personale direttivo, in rapporto sia alla necessaria tutela della salute e dell'integrita psico-fisica, garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori, sia alle oggettive esigenze e caratteristiche dell'attivita richiesta alle diverse categorie di dirigenti. E, pertanto, compito del giudice l'individuazione di siffatto limite previo controllo circa la ragionevolezza della durata delle prestazioni di lavoro, pretese dall'imprenditore, con riferimento alla natura delle funzioni svolte ed alle effettive condizioni ed esigenze del servizio nei vari tipi di impresa. (Conf 550/81, mass n 411026; (Conf 399/81, mass n 410867).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)