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Sez. 5, Sentenza n. 6105 del 13/03/2009 (Rv. 607350 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Gruppi di società - Detrazione da parte della società controllante delle eccedenze d'imposta delle società controllate - Presupposti richiesti dal d.m. 13 dicembre 1979 - Possesso della partecipazione, per oltre la metà del capitale, dall'inizio dell'anno solare precedente - Compatibilità con i principi comunitari di proporzionalità e neutralità dell'imposta - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità dell'art.4, comma 1, n.4 della Direttiva del Consiglio 17 maggio 1997, 77/388/CEE in situazioni di fatto non corrispondenti alle previsioni della disciplina nazionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607350-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, il d.m. 13 dicembre 1979, nella parte in cui (riproducendo l'art. 73, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'art. 1 del d.P.R. n. 24 del 1979), subordina la detrazione da parte della società controllante delle eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni periodiche della società controllata al possesso di oltre la metà delle azioni o delle quote di quest'ultima per l'intero anno solare precedente a quello in cui l'imposta viene detratta, introduce una valutazione tipizzata dell'esistenza di stretti vincoli tra le due società, volta ad evitare che l'acquisto della partecipazione sociale abbia luogo al solo fine di assicurarsi il vantaggio fiscale derivante dall'utilizzazione del credito IVA della società controllata. Tale disciplina, che appare compatibile con i principi di proporzionalità e di neutralità dell'imposta e costituisce una misura adeguata per evitare un'utilizzazione abusiva del regime agevolato, non rappresenta una mera trasposizione dell'art. 4, comma 1, n. 4 della sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, non avendo lo Stato italiano adempiuto le formalità procedimentali prescritte a tal fine (cfr. Corte di Giustizia CE, sent. 22 maggio 2008, in causa C-162-07), con la conseguenza che la norma comunitaria non può essere invocata al fine di avvalersi della suddetta detrazione in situazioni di fatto che non corrispondono alle previsioni della normativa interna.

Riferimenti normativi: DM Finanze 13/12/1979 art. 2, DM Finanze 13/12/1979 art. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73, DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)