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Sez. 1, Sentenza n. 3640 del 13/02/2009 (Rv. 606761 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Tutela della concorrenza e del mercato ai sensi della legge n. 287 del 1990 - Divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza - Violazione - Accertamento - Poteri dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e del giudice civile - Azione di nullità e di risarcimento del danno ex art. 33 legge cit. - Oneri di allegazione - Oggetto - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606761-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE

L'accertamento delle intese restrittive della libertà di concorrenza, ex art. 2 della legge n. 287 del 1990, è attribuito - anche alla luce del ruolo assegnato alla tutela privata dal Regolamento CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 - sia all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, al fine di prevenire l'effetto distorsivo del fenomeno di mercato, sia al giudice, al fine di dirimere controversie, istaurate in presenza di un pregiudizio od almeno in vista di esso; conseguentemente, nel giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990, innanzi alla corte di appello deve essere allegata un'intesa, di cui si chieda la dichiarazione di nullità, ed altresì il suo effetto pregiudizievole, che rappresenta l'interesse ad agire per il risarcimento.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)