Sez. 3, Sentenza n. 17362 del 18/08/2011 (Rv. 619110 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Disciplina posta dalla legge n. 287 del 1990 - Azione risarcitoria a seguito di intese restrittive della concorrenza - Ripartizione dell'onere probatorio - Presunzione di responsabilità della compagnia assicuratrice - Configurabilità - Portata - Prova contraria da parte dell'assicuratore - Ammissibilità - Sussistenza - Limiti.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE
L'assicurato che agisca per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha il diritto di avvalersi della presunzione che il premio sia stato indebitamente aumentato per effetto del comportamento collusivo e che la misura dell'aumento (e, dunque, l'entità del danno patito) non sia inferiore al 20 per cento; dal canto suo, la compagnia assicuratrice convenuta deve essere ammessa a fornire la prova contraria alla anzidetta presunzione di responsabilità per quanto concerne sia la sussistenza del nesso causale tra l'illecito concorrenziale e il danno, sia l'entità del pregiudizio stesso. Tuttavia, tale prova contraria non può avere ad oggetto circostanze attinenti alla situazione generale del mercato assicurativo, bensì riguardare situazioni e comportamenti specifici di essa impresa di assicurazioni; né, ove la compagnia medesima abbia partecipato al giudizio dinanzi all'Autorità garante, essa può rimettere in discussione le medesime circostanze di fatto già accertate nel provvedimento sanzionatorio di detta Autorità in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta illecita e l'aumento delle tariffe.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)