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Sez. 1, Sentenza n. 9218 del 23/10/1996 (Rv. 500179 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Notificazione dell'avviso di convocazione - Imprenditore irreperibile - Obbligo del tribunale fallimentare di effettuare ulteriori ricerche - Limiti.
Stato
decisa il 1996-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500179-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

L'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento comporta l'obbligo del tribunale fallimentare di disporne la previa comparizione in camera di consiglio (come previsto dall'art. 15 legge fall., nel testo fissato dalla sentenza della Corte Cost. n. 141 del 1970), effettuando, a tal fine, ogni ricerca (anche attraverso le formalità dell'art. 140 cod. proc. civ.) per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione. Tuttavia, per la compatibilità tra tale diritto di difesa e l'esigenza di speditezza ed operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, il tribunale resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (nella specie i soci illimitatamente responsabili di una società si erano resi irreperibili sia presso il domicilio che essi stessi avevano dichiarato alla Cancelleria delle società commerciali, sia presso il domicilio anagrafico, in maniera non temporanea, tanto da essere ignoti al portiere, per cui, non individuandosi l'appartamento suppostamente occupato, erano inibite le formalità dell'art. 140 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)