Sez. L, Sentenza n. 9965 del 18/06/2012 (Rv. 622979 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Riscossione tramite ruolo - Condizioni di iscrizione a ruolo - Disciplina dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 - Ambito di applicazione - Sanzione in favore del Fondo adeguamento pensioni ex art. 18 St. lav. - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
La disciplina delle condizioni di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, stabilita dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, riguarda "contributi o premi" dovuti agli enti pubblici previdenziali e non si applica, quindi, alla riscossione dell'importo spettante al Fondo adeguamento pensioni ai sensi dell'art. 18, decimo comma, della legge n. 300 del 1970, importo che, essendo correlato all'inottemperanza dell'ordine giudiziale di reintegrazione, non è oggetto di un contributo, né di un premio, bensì di una sanzione.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)