Sez. 1, Sentenza n. 12499 del 13/04/1987 Ud. (dep. 05/12/1987) Rv. 177194 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - MOMENTO - INCERTEZZA - LEGGE SOPRAVVENUTA MENO FAVOREVOLE - INAPPLICABILITÀ.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - MOMENTO - INCERTEZZA - LEGGE SOPRAVVENUTA MENO FAVOREVOLE - INAPPLICABILITÀ.*
In tema di reato permanente, allorché il fatto sia diversamente qualificabile in virtù di una legge sopravvenuta più severa, ma manchi la certezza che la cessazione della permanenza sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge meno favorevole, quest'ultima non può trovare applicazione. (il principio è stato affermato con riferimento a fatti già contestati "sub specie" di associazione per delinquere e sussumibili, dopo l'entrata in vigore della legge 13 settembre 1982 n. 646, sotto la fattispecie dell'associazione per delinquere di stampo mafioso). (V mass n 172194; (V mass n 168482).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)