Sez. 5, Sentenza n. 27189 del 22/12/2014 (Rv. 633660 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Mancata ricostituzione della pluralità dei soci venuta meno - Conseguenze - Estinzione della società - Esclusione - Scioglimento e liquidazione - Necessità.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272 com. 1 n. 4, Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2308, Cod. Civ. art. 2312
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)