Sez. L, Sentenza n. 2696 del 03/05/1984 (Rv. 434737 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
In assenza di una specifica disciplina, l'Esercizio del diritto di sciopero è da ritenere legittimo di per sè, qualunque ne sia la Forma ed indipendentemente dal danno arrecato alla produzione, ma tale legittimità viene meno allorché l'Esercizio stesso si traduca in Atti e comportamenti penalmente rilevanti o non realizzi una astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo, ma persegua finalità esorbitanti rispetto a questa o perfino diverse e pretestuose o si ponga in contrasto con altri diritti costituzionalmente garantiti, come quello di libertà dell'iniziativa economica privata, assumendo, per difetto di opportuni accorgimenti e cautele, l'idoneità a pregiudicare irreparabilmente - in una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare - la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica. (Conf 4757/82, mass n 422724).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)