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Sez. 1, Sentenza n. 4678 del 23/09/1996 Cc. (dep. 11/10/1996) Rv. 205748 - 01

Circolazione stradale - Norme di comportamento - Documenti di circolazione e di guida (possesso) | Inottemperanza all'ordine dell'autorità di presentarsi per l'esibizione di tali documenti - Depenalizzazione - Fatto commesso prima dell'entrata in vigore del nuovo codice stradale - Punibilità a titolo di illecito amministrativo - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1996-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205748-01

Circolazione stradale - Norme di comportamento - Documenti di circolazione e di guida (possesso)

Ai sensi dell'art. 180, comma ottavo, cod. strad., l'inottemperanza all'ordine di presentarsi all'autorità di polizia per esibire documenti o per fornire informazioni in merito alla disponibilità di un veicolo non integra più il reato previsto dall'art. 650 cod. pen., bensì un'infrazione amministrativa. In mancanza di una disposizione transitoria analoga a quella dell'art. 40 della legge n. 689 del 1981, la nuova sanzione amministrativa non ha efficacia retroattiva e non si applica, perciò, alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del nuovo codice stradale. Ne consegue che l'autorità giudiziaria investita della cognizione di una siffatta violazione, nel prosciogliere il conducente, non deve trasmettere gli atti all'autorità amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 237, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 237, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)