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Sez. 3, Sentenza n. 7171 del 02/08/1997 (Rv. 506378 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Sinistro stradale cagionante morte di un soggetto e lesioni ad altro - Costituzione di parte civile in ordine ad uno dei reati poi dichiarato estinto per amnistia - Prosecuzione del giudizio penale in ordine all'altro reato - Protrazione dell'efficacia interruttiva dell'originaria costituzione di parte civile - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506378-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

Qualora, in conseguenza di un sinistro stradale, un soggetto cagioni colposamente la morte di una persona ed il ferimento di un'altra, si verifica un'ipotesi di concorso formale di reati. Pertanto, qualora l'imputato, prosciolto per amnistia dall'imputazione di lesioni colpose e condannato per la sola imputazione di omicidio colposo, proponga appello chiedendo l'assoluzione, il giudizio di secondo grado investe l'azione penale in tutto il suo originario contenuto, ivi compresa l'imputazione per lesioni colpose. Ne consegue che, nonostante l'intervenuta amnistia, la costituzione di parte civile effettuata dalla vittima del reato di lesioni conserva la propria efficacia interruttiva della prescrizione del diritto al risarcimento, fino alla definizione del giudizio con sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)