Sez. 3, Sentenza n. 5372 del 16/05/1995 (Rv. 492285 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Persona imputata di lesioni colpose in danno di alcuni soggetti e di omicidio colposo in danno di altri - Proscioglimento in primo grado dal reato di lesioni per amnistia e condanna per omicidio - Appello dell'imputato per conseguire l'assoluzione da entrambi i reati - Conseguenze - Interruzione del termine di prescrizione relativo al risarcimento del danno fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sull'appello.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
Qualora l'imputato, in relazione al medesimo accadimento, dei delitti di lesioni colpose in danno di alcuni soggetti e di omicidio colposo in danno di altri, in concorso formale tra loro, prosciolto per amnistia dal reato di lesioni e condannato per omicidio colposo proponga appello per conseguire l'assoluzione, il giudizio di secondo grado investe l'azione penale nell'originario contenuto, compresa l'imputazione per il delitto di lesioni, in relazione al disposto dell'art. 514 dell'abrogato cod. proc. pen., con la conseguenza della persistenza della costituzione di parte civile effettuata nei suoi confronti dai danneggiati di tale delitto, stante l'interesse degli stessi ad ostacolare la pronuncia assolutoria dell'imputato, restando interrotto il termine di prescrizione del correlativo diritto al risarcimento del danno, sino al passaggio in giudicato della sentenza penale che pronuncia sull'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 514
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)