Sez. 3, Sentenza n. 80 del 06/01/1984 (Rv. 432339 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - FATTISPECIE RELATIVA A PERSONA IMPUTATA, IN RELAZIONE AL MEDESIMO ACCADIMENTO, DEI DELITTI DI LESIONI COLPOSE IN DANNO DI ALCUNI SOGGETTI E DI OMICIDIO COLPOSO IN DANNO DI ALTRI - PROSCIOGLIMENTO IN PRIMO GRADO DAL REATO DI LESIONI PER AMNISTIA E CONDANNA PER OMICIDIO COLPOSO - PROPOSIZIONE DI APPELLO PER CONSEGUIRE L'ASSOLUZIONE PER NON AVER COMMESSO IL FATTO DA ENTRAMBI I REATI - CONSEGUENZE - INTERRUZIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE RELATIVO AL RISARCIMENTO DEI DANNI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - FATTISPECIE RELATIVA A PERSONA IMPUTATA, IN RELAZIONE AL MEDESIMO ACCADIMENTO, DEI DELITTI DI LESIONI COLPOSE IN DANNO DI ALCUNI SOGGETTI E DI OMICIDIO COLPOSO IN DANNO DI ALTRI - PROSCIOGLIMENTO IN PRIMO GRADO DAL REATO DI LESIONI PER AMNISTIA E CONDANNA PER OMICIDIO COLPOSO - PROPOSIZIONE DI APPELLO PER CONSEGUIRE L'ASSOLUZIONE PER NON AVER COMMESSO IL FATTO DA ENTRAMBI I REATI - CONSEGUENZE - INTERRUZIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE RELATIVO AL RISARCIMENTO DEI DANNI.*
Qualora l'imputato, in relazione al medesimo accadimento, dei delitti di lesioni colpose in danno di alcuni soggetti e di omicidio colposo in danno di altri (in concorso formale tra loro) - prosciolto dal reato di lesioni per amnistia e condannato per omicidio colposo - proponga appello per conseguire l'assoluzione per non avere commesso il fatto, ne deriva che il giudizio di secondo grado legittimamente investe l'Azione penale nell'originario contenuto, ivi compresa l'imputazione del delitto di lesione - anche in relazione al disposto dell'art. 514 cod. proc. pen. -, con la conseguenza della persistenza della Costituzione di parte civile effettuata nei suoi confronti dai danneggiati di tale delitto, stante l'interesse degli stessi ad ostacolare la pronuncia assolutoria dell'imputato e che il termine di prescrizione del correlativo diritto al risarcimento dei danni resta interrotto sino al passaggio in giudicato della sentenza penale che pronunci su quell'appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)