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Sez. 1, Sentenza n. 36040 del 28/09/2006 Cc. (dep. 30/10/2006) Rv. 235192 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Recidiva reiterata applicata con sentenze diverse da quella in esecuzione - Divieto di concessione del beneficio ex art. 58 quater, comma settimo bis, introdotto dall'art. 7, comma settimo, L. n. 251 del 2005 - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235192-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza dichiari inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale - in ragione dell'art. 58 quater, comma settimo bis, L. n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 7, comma settimo, L. n. 251 del 2005, che vieta la concessione di tale beneficio nei confronti dei condannati cui sia applicata la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. - qualora si tratti di recidiva applicata con sentenze di condanna estranee alla procedura esecutiva in corso e, pertanto, non concernenti il titolo in esecuzione, in quanto, in tal caso, la recidiva non può ritenersi "applicata", ai sensi del summenzionato art. 58 quater, comma settimo bis, ord. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 7 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 n. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)