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Sez. 1, Sentenza n. 27814 del 22/06/2006 Cc. (dep. 03/08/2006) Rv. 234433 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - L. n. 251 del 2005 - Condannato a cui sia stata applicata la recidiva reiterata - Non concedibilità più di una volta - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234433-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di misure alternative alla detenzione, se con la condanna posta in esecuzione la recidiva reiterata è stata dichiarata subvalente rispetto alle circostanze attenuanti, l'art. 58 quater, comma settimo bis, ord. pen., introdotto con L. n. 251 del 2005, non è di ostacolo alla concessione della semilibertà, perché la recidiva può ritenersi "applicata", a norma del menzionato art. 58 quater ord. pen., se realizza l'effetto tipico di aggravamento della pena e quindi se nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. le circostanze attenuanti non sono state dichiarate prevalenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 3534 art. 58 quater com. 7 n. 2, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)