Sez. 1, Sentenza n. 25113 del 11/07/2006 Cc. (dep. 20/07/2006) Rv. 234678 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione della pena - Modifica introdotta dall'art. 9 L. 251 del 2005 - Immediata applicazione - Sussistenza.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato al quale sia stata applicata la recidiva dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. (art. 659, comma nono, lett. c), cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 9 della legge n. 251 del 2005), è di immediata applicazione, poiché si tratta di norma processuale e manca una diversa disciplina transitoria. (Fattispecie relativa ad una sentenza con la quale la condanna era intervenuta, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale, in relazione alla quale la Corte ha stabilito, da un lato che la recidiva era stata applicata, dall'altro che non vi era stata violazione del principio di irretroattività della legge penale in quanto il condannato era stato ritenuto recidivo reiterato secondo la normativa vigente al momento della condanna sulla base di presupposti comuni alla nuova norma prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 659 com. 9 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)