Sez. 1, Ordinanza n. 797 del 29/03/1977 Cc. (dep. 20/06/1977) Rv. 136240 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - RICORSO PER CASSAZIONE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA - LIMITI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - RICORSO PER CASSAZIONE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA - LIMITI.*
In materia di scarcerazione per insufficienza di indizi, il controllo di legittimita non riguarda la concreta consistenza degli indizi valutati dal giudice di merito, ma si esercita in via esclusiva sulla motivazione del provvedimento, nei ristretti termini consentiti dai vizi di carenza e contraddittorieta della motivazione stessa, la quale, da un lato deve dimostrare che alla base della decisione vi e un concreto apprezzamento delle risultanze processuali (e, qualora si tratti di provvedimento di secondo grado deve permettere la ricostruzione dell'iter logico che ha portato all'accoglimento o al rigetto del gravame), dall'altro non deve vanificare il segreto istruttorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)