Sez. 1, Sentenza n. 421 del 21/02/1983 Ud. (dep. 28/04/1983) Rv. 158691 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ IN TEMA DI SCARCERAZIONE PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - VERIFICA DELLA CONCRETA CONSISTENZA DEGLI INDIZI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ IN TEMA DI SCARCERAZIONE PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - VERIFICA DELLA CONCRETA CONSISTENZA DEGLI INDIZI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
In tema di scarcerazione per insufficienza di indizi, il controllo di legittimità non concerne la concreta consistenza degli indizi stessi, posti a fondamento del provvedimento impugnato, ma attiene esclusivamente alla motivazione, la quale, oltre ad essere esauriente, deve rispondere ai criteri della logicità e della coerenza. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, sono state escluse dal controllo in Cassazione le questioni di fatto afferenti al fondamento della imputazione e le valutazioni comparative degli elementi indizianti raccolti, essendo esse soggette all'insindacabile apprezzamento del giudice di merito). (Conf mass n 136240; (Conf mass n 140579).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)