diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8805 del 03/04/2024 (Rv. 671045-01)

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Cessione d’azienda - Trasferimento parziale dei beni - Configurabilità - Condizioni - Idoneità all'esercizio dell'impresa - Necessità - Conseguenze - Assoggettabilità ad imposta di registro o a IVA - Fattispecie. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - In genere. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671045-01

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE

Ai fini della qualificazione come cessione di azienda - assoggettabile ad imposta di registro, anziché ad IVA - del trasferimento solo di alcuni dei beni in essa rientranti, non è decisiva la volontà delle parti, peraltro desunta, nella specie, esclusivamente dal "nomen iuris" attribuito all'atto posto in essere, occorrendo invece verificare se, in base agli elementi probatori disponibili, i beni complessivamente ceduti abbiano, o meno, mantenuto carattere autonomo idoneo a consentire l'esercizio dell'impresa, seppure con le integrazioni che il cessionario abbia dovuto eventualmente effettuare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la qualificazione in termini di cessione di azienda del contratto sottoposto a tassazione, in quanto i beni ed i rapporti giuridici, oggetto di cessione, non potevano rivestire alcuna attitudine, neanche potenziale, all'esercizio di attività imprenditoriale di produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico, essendo, a tal fine, necessaria l'ulteriore predisposizione, a carico del cessionario, di apparati tecnici, di elevato valore economico, stante l'entità e la potenza dell'impianto).

Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)