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Sez. 3, Sentenza n. 5802 del 28/06/1997 (Rv. 505548 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE | Diniego di rinnovo alla prima scadenza - Comunicazione - Modalità, forme, legittimazione attiva - Lettera raccomandata - Inviata da un mandatario del locatore - Idoneità - Mandato conferito oralmente - Validità.
Stato
decisa il 1997-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505548-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE

La disdetta della locazione, comunicata a fini di diniego della rinnovazione tacita, alla prima scadenza, di un rapporto relativo ad un immobile adibito ad uso non abitativo deve necessariamente pervenire al conduttore nella forma della lettera raccomandata, ma non anche obbligatoriamente provenire dal locatore, che può legittimamente incaricare, all'uopo, un diverso soggetto (in qualità di mandatario) in forma anche soltanto verbale, poiché l'onere dell'avviso al conduttore per il tramite della raccomandata è sancito (attesa la natura recettizia dell'atto) unicamente al fine di garantire a quest'ultimo una tempestiva conoscenza dell'intenzione della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)