Sez. 3, Sentenza n. 8553 del 04/08/1995 (Rv. 493568 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI | Disdetta - Comunicazioni mediante lettera raccomandata - Esecuzione da parte del mandatario incaricato verbalmente dal locatore - Idoneità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI
La comunicazione del diniego di rinnovazione alla prima scadenza del contratto di locazione di immobile urbano ad uso non abitativo, ai sensi degli artt. 28 e 29 legge n. 392/78, può essere validamente effettuata in forma scritta anche da un mandatario al quale il relativo incarico sia stato conferito verbalmente, in quanto, stante la libertà di forme consentita dalla legge per il recesso, la procura conferita a tal fine dal locatore al suo rappresentante non deve necessariamente rivestire la forma scritta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)