diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3265 del 22/03/1995 (Rv. 491307 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI | Disdetta - Comunicazione mediante lettera raccomandata - Esecuzione da parte del mandatario incaricato verbalmente dal locatore - Idoneità.
Stato
decisa il 1995-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491307-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI

La disdetta della locazione, ai fini del diniego della rinnovazione tacita alla prima scadenza di locazioni non abitative ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 392 del 1978, anche se deve essere comunicata mediante lettera raccomandata, può essere validamente effettuata in tale forma da un mandatario, al quale l'incarico della comunicazione sia stato conferito verbalmente dal locatore, atteso che, avuto riguardo alla natura recettizia della disdetta, la detta legge richieda la lettera raccomandata unicamente al fine di assicurare gli scopi dell'atto cioè la sua cognizione da parte del destinatario e la certezza della tempestiva comunicazione, lasciando immutato il regime della libertà di forma che presiede il vigente ordinamento.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)