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Sez. 2, Sentenza n. 6505 del 30/11/1988 (Rv. 460825 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE - FONDO INTERCLUSO PER ALIENAZIONE - COSTITUZIONE DI SERVITÙ COATTIVA A CARICO DELLA RESIDUA PROPRIETÀ DELL'ALIENANTE - DIRITTO RELATIVO - TRASMISSIBILITÀ DAL LATO ATTIVO E PASSIVO.*
Stato
decisa il 1988-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460825-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE - FONDO INTERCLUSO PER ALIENAZIONE - COSTITUZIONE DI SERVITÙ COATTIVA A CARICO DELLA RESIDUA PROPRIETÀ DELL'ALIENANTE - DIRITTO RELATIVO - TRASMISSIBILITÀ DAL LATO ATTIVO E PASSIVO.*

Allorquando, a seguito dell'alienazione a titolo oneroso della porzione di un fondo, quest'ultima risulti interclusa, l'acquirente, ai sensi dell'art. 1054 cod. civ. può pretendere la Costituzione coattiva e gratuita di una servitù di passaggio sulla residua proprietà dell'alienante per accedere alla pubblica via; tale diritto è esercitabile soltanto nei confronti dell'alienante e non quindi dei suoi aventi causa a titolo particolare mentre è trasmissibile all'eventuale avente causa per atto tra vivi dell' acquirente, proprietario del fondo intercluso, con la conseguenza che quest'ultimo, potendo agire nei confronti dell'alienante, non può pretendere la Costituzione della servitù a carico del proprietario di altro fondo contiguo. (V 1514/74, mass n 369642; (Conf 5904/87, mass n 454298; (Conf 4506/85, mass n 441970; (Conf 832/77, mass n 384448).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1054

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)