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Sez. 1, Sentenza n. 3271 del 13/07/1989 (Rv. 463347 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA - FORZA MAGGIORE O CASO FORTUITO - NOZIONE - ACCERTAMENTO - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463347-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA - FORZA MAGGIORE O CASO FORTUITO - NOZIONE - ACCERTAMENTO - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano rispettivamente in una forza esterna ostativa in assoluto ed in un fatto di carattere meramente oggettivo del tutto avulso dall'umana volontà, e causativo dell'evento unicamente per forza propria, nel senso che il fatto non solo non è voluto, ma non può nemmeno essere preveduto, o, anche se preveduto, non può essere impedito. L'accertamento in concreto di un fatto rientrante in dette connotazioni, e di un nesso di causalità tra tale fatto e la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo, o la mancata tempestiva proposizione dell'opposizione, costituisce un apprezzamento incensurabile in Sede di legittimità, ove sorretto da motivazione logicamente e giuridicamente corretta. (V 6242/81, mass n 417045; (V 4758/79, mass n 401342; (Conf 4949/81, mass n 415721).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)