Sez. L, Sentenza n. 10644 del 06/11/1990 (Rv. 469648 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DEL CONVENUTO NELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DEL CONVENUTO NELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE - NECESSITÀ.*
La decadenza prevista dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (che impone al lavoratore di impugnare il licenziamento entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione), attenendo a un diritto disponibile, non può essere rilevata d'ufficio a norma dell'art. 2969 cod. civ., ma dà luogo ad un'eccezione in senso stretto che, nel rito del lavoro, deve essere proposta dalla parte convenuta nella memoria di Costituzione. (Conf 7313/83 mass n 431916; (Conf 5035/81 mass n 415817).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)