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Sez. 1, Sentenza n. 3506 del 05/12/1972 (Rv. 361432 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - LIMITI - NULLITA DELLA SENTENZA - PER INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361432-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - LIMITI - NULLITA DELLA SENTENZA - PER INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE.*

La nullita della sentenza, cui fa riferimento l'art 372 cod proc civ nel disciplinare la produzione di documenti nuovi in Cassazione, comprende anche l'ipotesi della nullita che alla sentenza deriva dalla nullita del procedimento in cui, per l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione, sia mancata la Costituzione del contraddittorio. Pertanto la parte che nel giudizio di secondo grado sia rimasta contumace a causa dell'asserita inesistenza della notificazione dell'atto di appello, puo, unitamente al ricorso per Cassazione, produrre i documenti diretti a dimostrare tale assunto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)