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Sez. 3, Sentenza n. 4891 del 11/11/1977 (Rv. 388490 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388490-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

L'art 372 cod proc civ, ove consente la produzione in Sede di legittimita di nuovi documenti inerenti alla 'nullita della sentenza impugnatà, va inteso nel senso che tale possibilita deve essere riconosciuta non solo con riguardo ai documenti che evidenzino il difetto dei requisiti essenziali di Forma e di sostanza della sentenza, ma anche con riguardo ai documenti relativi a vizi degli Atti del processo, se ed in quanto questi, traducendosi in difetto di Costituzione del rapporto processuale, (nella specie, in quanto attinenti alla notifica dell'atto introduttivo), di riassunzione del giudizio in Sede di rinvio, comportino la nullita radicale della sentenza, per Mancanza del suo presupposto fondamentale. (V 2465/74, mass n 370883; (V 3506/72, mass n 361432).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)