Sez. 2, Sentenza n. 21926 del 15/10/2009 (Rv. 610233 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Controversie devolute alla sua competenza per materia o di valore indeterminato - Sentenza - Mezzo d'impugnazione esperibile - Appello - Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Sentenze erroneamente pronunciate secondo equità - Irrilevanza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
Le sentenze del giudice di pace pronunciate in controversie di valore indeterminato o devolute alla sua competenza per materia ai sensi dell'art. 7, comma terzo, cod. proc. civ., devono essere impugnate con l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 cod. proc. civ., e non mediante ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui il medesimo giudice abbia ritenuto erroneamente di decidere la causa non secondo diritto ma secondo equità, estendendo il potere attribuitogli dall'art. 113 cod. proc. civ. ad ipotesi estranee alla specifica previsione normativa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto in luogo dell'appello, avverso la sentenza resa dal giudice di pace in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'amministratore di un condominio, al quale era stato intimato di consegnare ai condomini ingiungenti copia della chiave del cancelletto di accesso al cortile condominiale, ove erano collocati la cisterna ed il vano autoclave).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)