Sez. 2, Sentenza n. 2862 del 09/02/2006 (Rv. 586736 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Controversie devolute per competenza per materia o di valore indeterminato - Sentenza - Mezzo d'impugnazione esperibile - Appello - Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Sentenze erroneamente pronunciate secondo equità - Irrilevanza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
In tema di impugnazione, le sentenze del giudice di pace- in tutti i casi in cui la competenza gli sia attribuita per materia ai sensi dell'art.7, comma terzo n. 3, cod. proc. civ. ovvero sia di valore indeterminato - devono essere impugnate con l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 cod. cit. e non mediante ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui il giudice abbia ritenuto erroneamente di decidere la casa non secondo diritto ma secondo equità, estendendo il potere attribuitogli dall'art. 113 cod. proc. civ. ad ipotesi estranee alla specifica previsione normativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)