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Sez. 3, Sentenza n. 12726 del 09/07/2004 (Rv. 575613 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenza - Regime delle impugnazioni - Controversie attribuita alla competenza per valore del Tribunale - Incompetenza non eccepita o non rilevata - Mezzo di impugnazione - Appello - Necessità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575613-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Le sentenze del giudice di pace, in virtù della disciplina stabilita dagli artt. 113, secondo comma, e 339, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 7, primo e secondo comma, cod. proc. civ., sono impugnabili con ricorso per cassazione e non mediante l'ordinario mezzo dell'appello, qualora siano rese in controversie relative a beni mobili, comprese quelle di risarcimento danni da circolazione di veicoli e di natanti, il cui valore, determinato in applicazione delle norme del codice di rito civile, non ecceda i 1.100 euro - salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342, cod. civ. -, mentre detto regime non è applicabile alle sentenze rese in controversie relative a beni mobili attribuite alla competenza di un diverso giudice e relative a beni immobili, proposte innanzi al giudice di pace e da questi decise, in quanto non è stata eccepita o rilevata l'incompetenza di detto giudice, le quali sono quindi impugnabili con l'appello (Nella fattispecie, il ricorrente aveva proposto opposizione all'esecuzione innanzi al giudice di pace avverso il precetto notificatogli dalla moglie, per il pagamento della somma di lire 936.000 - comprensiva delle spese -, richiesta quale contributo mensile per il mantenimento del figlio, determinato con ordinanza del presidente del tribunale nel giudizio di separazione, eccependo che, con una successiva transazione, aveva compiutamente regolato con la moglie i rapporti patrimoniali derivati dal matrimonio; la S. C., dopo avere premesso che, in realtà, la contestazione non riguardava il pagamento del contributo per un solo mese, bensì lo stesso diritto della moglie ad ottenere il contributo per il mantenimento del figlio, ha rilevato che il valore della causa, correttamente determinato ex art. 13, cod. proc. civ., ossia cumulando le somme dovute per due anni, era pari a lire 14.400.000 e, conseguentemente, in applicazione del succitato principio di diritto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Decreto Legge 08/02/2003 num. 18 CORTE COST., Legge 02/04/2003 num. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)