Sez. 3, Sentenza n. 12753 del 17/11/1999 (Rv. 531231 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE | Immissione nel possesso dei beni ereditari - Conseguente accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE
L'immissione nel possesso dei beni ereditari è atto non univoco, che, di per sè considerato, non equivale necessariamente ad accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi lo compie, la volontà di accettare e la qualità di erede, potendo anche dipendere da un mero intento conservativo del chiamato o da tolleranza da parte degli altri chiamati (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, peraltro, nel caso di specie, confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva qualificato accettazione tacita il comportamento dell'erede che, immessosi in possesso dei beni ereditari, aveva poi effettuato un pagamento con danaro ereditario ed aveva, ancora, promesso in vendita un appartamento dell'asse).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)