Sez. L, Sentenza n. 191 del 11/01/1983 (Rv. 425019 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE "A SCAGLIONI" - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE "A SCAGLIONI" - LEGITTIMITÀ.*
L'art. 2120 cod. civ., imponendo soltanto la proporzionalità dell'indennità di anzianità a tutti gli anni di servizio ed il suo riferimento all'ultima retribuzione raggiunta nonché alla "categoria" di appartenenza (e non anche alla "ultima categoria") e lasciando alle convenzioni collettive (o Usi o equità) l'adozione di criteri utili per liquidare l'ammontare complessivo della indennità stessa, senza dettare alcuna specifica disciplina per l'ipotesi, completamente ignorata, di non coincidenza dell'ultima categoria con i precedenti inquadramenti del lavoratore, legittima il sistema della liquidazione "a scaglioni" riferibili alle varie categorie attraverso le quali il dipendente sia passato per progressione di carriera ed applicativi dei diversi coefficienti di calcolo pattuiti collettivamente per ciascuna di queste. (V 2498/77, mass n 386214).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)