Sez. 1, Sentenza n. 10408 del 21/10/1998 (Rv. 519907 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Creditore e debitore verso il fallito - Importo del credito superiore a quello del debito - Possibilità di richiedere l'ammissione al passivo per la somma risultante dal conguaglio e dalla compensazione - Obbligo del giudice delegato di provvedere sull'istanza - Mancato accoglimento dell'istanza - Rimedio - Opposizione allo stato passivo - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Il creditore il quale assuma di essere a sua volta debitore verso il fallito per somma di danaro inferiore al proprio credito sì che se ne sia determinata la parziale estinzione per la compensazione riconosciuta dall'art. 56 della legge fall., è legittimato a dedurre la relativa questione in sede di verifica dello stato passivo fallimentare, nonché a chiedere al giudice delegato di pronunciare sulla stessa e, per l'effetto, di ammetterlo al passivo per la somma conseguente al conguaglio tra le rispettive posizioni di credito - debito. In forza della suddetta richiesta il giudice delegato pronuncia sulla istanza di declaratoria della compensazione accogliendola ed ammettendo il credito al passivo per il credito residuo, ovvero respingendola, ed il rimedio processuale avverso la statuizione negativa non può che essere quello previsto dall'art. 98 della legge fall., per il che il creditore - debitore può proporre opposizione allo stato passivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)