Sez. 1, Sentenza n. 3006 del 20/03/1991 (Rv. 471369 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione | Operatività - Condizioni - Esigibilità del credito del fallito alla data della dichiarazione di fallimento - Necessità - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione
"In tema di compensazione in sede fallimentare, il creditore del fallito può compensare con il proprio credito verso quest'ultimo un debito nei confronti del medesimo, anche se il credito del fallito, sorto prima della dichiarazione di fallimento, non sia alla data di tale dichiarazione ancora esigibile, atteso che l'art. 56 legge fall. non pone al riguardo limiti diversi dalla semplice anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica, e che, pure nella suddetta ipotesi, ricorrono le ragioni di equità che giustificano la compensabilità con i debiti verso il fallito dei crediti vantati verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)