Sez. 1, Sentenza n. 4522 del 05/03/2004 (Rv. 570807 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO | Efficacia preclusiva endofallimentare - Estensione - Compensazione dedotta dal creditore in sede di ammissione al passivo - Rigetto - Giudizio di recupero del credito dedotto in compensazione promosso dal curatore - Deducibilità della compensazione da parte del convenuto - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO
Il decreto di esecutorietà dello stato passivo, non impugnato, ha effetto preclusivo, nell'ambito del fallimento, di ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva; ne consegue che, se il giudice delegato, nell'ammettere un credito al passivo, ha escluso la parziale estinzione dello stesso per compensazione, invocata dal creditore, con un minor debito di quest'ultimo verso il fallito (ed ha quindi ammesso il credito per il maggiore importo originario), la questione della compensazione, ove non riproposta con l'opposizione allo stato passivo, resta preclusa nel giudizio successivamente introdotto dal curatore per il recupero del credito vantato dal fallito verso il creditore ammesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)