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Sez. U, Sentenza n. 1941 del 12/10/1970 (Rv. 347972 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - GIUDICE STRANIERO - APPLICAZIONE DI LEGGE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DAI CRITERI DI COLLEGAMENTO - IRRILEVANZA - LIMITI - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - INAMMISSIBILITA DELLA DELIBAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI SUCCESSIONE TESTAMENTARIA.*
Stato
decisa il 1970-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347972-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - GIUDICE STRANIERO - APPLICAZIONE DI LEGGE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DAI CRITERI DI COLLEGAMENTO - IRRILEVANZA - LIMITI - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - INAMMISSIBILITA DELLA DELIBAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI SUCCESSIONE TESTAMENTARIA.*

Ai fini dell'art 797 n 7 cod proc civ (il quale trova conferma nella legge 15 giugno 1933, n 743, che ha reso esecutiva la convenzione italò svizzera del 1933), l'applicazione al rapporto controverso, da parte del giudice straniero, di una legge diversa da quella che si sarebbe dovuta applicare in base ai criteri di collegamento indicati nelle norme di diritto internazionale privato contenute nelle Disposizioni sulla legge in generale, non costituisce di per se ostacolo al riconoscimento della sentenza straniera, ove tale errore normativo non si risolva in una statuizione contraria all'ordine pubblico. Non sussiste contrarieta all'ordine pubblico italiano nella disposizione di una sentenza straniera che, nel caso di una successione testamentaria, dichiari che il figlio del testatore, da questo pretermesso, ha diritto di concorrere alla successione come riservatario o legittimario, in quanto il nostro ordinamento, prevede una limitazione alla liberta di disporre dei propri beni per testamento, assegnando a determinati congiunti una quota intangibile dell'asse ereditario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)