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Sez. 5, Sentenza n. 2175 del 12/01/2000 Ud. (dep. 23/02/2000) Rv. 215481 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Inappellabilità - Presupposti - Limiti (accordo tra le parti).
Stato
decisa il 2000-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215481-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)

La sentenza inappellabile di non doversi procedere, prevista dall'art. 469 cod. proc. pen., presume che imputato (e cioè la parte titolare del diritto sostanziale di difesa) ed il P.M. consensualmente non si oppongano alla declaratoria di improcedibilità, e perciò rinuncino alla verifica dibattimentale. Ne consegue che la sentenza di non doversi procedere, ancorché pronunciata allo stato degli atti prima del giudizio, è appellabile, quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 469 cod. proc. pen., onde la verifica di merito, esclusa d'ufficio in primo grado, non può essere esclusa in sede d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)