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Sez. 6, Sentenza n. 23466 del 16/05/2001 Cc. (dep. 06/06/2001) Rv. 219919 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Pronuncia in assenza dei presupposti indicati nell'art. 469 cod. proc. pen. - ricorso per cassazione - Annullamento con rinvio al giudice di primo grado - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219919-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)

La sentenza predibattimentale di proscioglimento, anche se pronunciata in assenza dei presupposti indicati dall'art.469 cod. proc. pen - accordo delle parti e estinzione del reato o improcedibilità dell'azione -, è sempre impugnabile soltanto con ricorso per cassazione in quanto deve essere formalmente considerata soggetta al regime descritto da tale disposizione; ne consegue che il suo annullamento, a norma dell'art.623 lett.d)cod.proc.pen., comporta il rinvio al giudice di primo grado.(Nella specie, la Corte ha escluso che il ricorso per cassazione possa essere considerato proposto per saltum e che del giudizio di rinvio debba essere investito il giudice di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)