Sez. 2, Sentenza n. 24178 del 30/12/2004 (Rv. 579168 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) | Disposizioni locali - Previsione del distacco dal confine - Criterio della prevenzione - Operatività - Esclusione - Natura integrativa delle norme codicistiche - Configurabilità - Conseguenze - Riduzione in pristino - Necessità - Norme del piano di ricostruzione del Comune di Cervinara - Possibilità di costruire nella zona A - Limiti - Prescrizioni sui distacchi imposti dal piano di fabbricazione - Applicabilità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA)
Il Piano di Ricostruzione del Comune di Cervinara, nel consentire nella Zona A, soggetta al vincolo di inedificabilità, la ricostruzione di immobili preesistenti all'entrata in vigore del piano di fabbricazione, impone il rispetto del distacco minimo dal confine, estendendo in proposito le norme in materia dettate dallo strumento urbanistico generale per le nuove costruzioni nelle zone edificabili. Ne consegue il diritto alla demolizione dell'immobile realizzato in violazione di tali prescrizioni, giacchè le norme dei regolamenti locali, che prescrivono in modo assoluto il distacco minimo delle costruzioni dal confine (non operando in tal caso il criterio della prevenzione), hanno natura integrativa delle disposizioni dettate dall'art. 873 cod. civ. in materia di distanze legali tra proprietà finitime, avendo la finalità non solo di disciplinare i rapporti di vicinato fra privati ma anche quello di promuovere un ordinato assetto urbanistico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)