Sez. 3, Sentenza n. 8732 del 15/04/2011 (Rv. 618006 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE | Limitazione di responsabilità dell'autotrasportatore - Disciplina ex art. 1 della legge n. 450 del 1985 - Eccezione in senso stretto - Applicabilità - Condizioni - Regime relativo nei gradi di merito e in sede di legittimità.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE
La limitazione della responsabilità' risarcitoria dell'autotrasportatore ai sensi dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, in deroga all'art. 1696 cod. civ., costituisce una vera e propria eccezione, che richiede l'allegazione e la prova, a carico della parte interessata, di determinati presupposti di fatto (iscrizione del vettore nell'albo nazionale degli autotrasportatori, individuazione delle tariffe che regolano il trasporto, minore entità del danno così liquidato rispetto a quello effettivamente cagionato). Una volta, però, che detti presupposti siano stati ritenuti sussistenti nei gradi di merito, è onere della controparte censurare, in sede di legittimità, tale accertamento anche sotto il profilo della mancata dimostrazione delle circostanze dedotte dal vettore.
Riferimenti normativi: Legge 22/08/1985 num. 450 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1696
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)