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Sez. 3, Sentenza n. 204 del 10/01/2003 (Rv. 559580 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE | Trasporto di merci su strada per conto terzi - Regime della responsabilità del trasportatore ex art. 1 della legge n. 450 del 1985 - Applicabilità - Condizioni - Iscrizione nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi - Autorizzazione all'esercizio dell'attività - Necessità - Onere della prova - Incidenza sull'autotrasportatore.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559580-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE

Il trasportatore di merci su strada per conto terzi che pretenda di avvalersi del beneficio della limitazione della responsabilità risarcitoria stabilito dall'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, in deroga dell'art. 1696, cod. civ., ha l'onere di dimostrare di essere iscritto nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e di avere ottenuto l'autorizzazione prescritta per l'esercizio di tale attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1696, Legge 22/08/1985 num. 450 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1993 num. 82 CORTE COST., Legge 27/05/1993 num. 162 CORTE COST., Legge 06/06/1974 num. 298 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)