Sez. 1, Sentenza n. 7128 del 29/03/2006 (Rv. 587777 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Procedimento camerale dinanzi al presidente del tribunale per la liquidazione dell'onorario e delle spese - Natura - Autonomia rispetto al procedimento arbitrale - Conseguenze - Indagine sulla validità del compromesso e del lodo - Ammissibilità - Esclusione.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
Il procedimento camerale davanti al presidente del tribunale previsto dall'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ. per la determinazione dell'onorario e delle spese dovuti agli arbitri per l'opera prestata, è improntato ad una completa autonomia sia rispetto alla procedura arbitrale sia rispetto alla preventiva liquidazione degli onorari e delle spese da parte degli arbitri stessi non seguita da accettazione delle parti. Conseguentemente, in tale procedimento è preclusa ogni indagine - ancorché incidentale e funzionale alla valutazione dell'opera ai fini della quantificazione del compenso - sulla validità del compromesso e del lodo, trattandosi di questioni estranee al procedimento sommario di liquidazione e riservate alla sede dell'impugnazione del lodo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)