Sez. L, Sentenza n. 13131 del 25/11/1999 (Rv. 531479 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Somme erogate indebitamente prima del primo gennaio 1996 - Ripetizione da parte dell'INPS e degli altri istituti previdenziali - Presupposti - Recupero già avvenuto oppure no - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
La ripetibilità delle somme indebitamente erogate prima del primo gennaio 1996, indipendentemente dall'avvenuto recupero o meno dell'importo, è regolata in via esclusiva dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo, duecentosessantaduesimo, duecentosessantatreesimo, duecentosessantaquattresimo e duecentosessantacinquesimo della legge n. 662 del 1996, a norma delle quali, nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche, o quote di prestazioni pensionistiche, a carico dell'INPS o di altri Enti pubblici di previdenza obbligatoria, non si fa luogo al recupero dell'indebito se i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a L. 16.000.000 (sedicimilioni), mentre il recupero avviene nei limiti dei tre quarti dell'indebito, con le modalità di cui al comma duecentosessantaduesimo della norma citata, per i percettori di reddito superiore a tale limite; salva l'ipotesi della ricorrenza del dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito il trattamento pensionistico, nel qual caso la limitazione del recupero ad un quarto dell'importo riscosso non opera ed esso avviene per l'intera somma, ex art. 1, comma duecentosessantacinquesimo cit., e salvo che l'Ente erogatore abbia proposto l'azione contro gli eredi del beneficiario, nei cui confronti va applicata l'eccezione derogatoria fissata nel comma duecentosessantatreesimo cit., negativa della facoltà di detto recupero (sempre che non si accerti il dolo del pensionato: art. 38 della legge n. 448 del 1998).
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 28/12/1998 num. 448 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)