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Sez. L, Sentenza n. 5111 del 12/10/1984 (Rv. 436898 - 01)

PREVIDENZE (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE IN SEDE AMMINISTRATIVA - CONTESTAZIONE DELLA ESISTENZA DEL RELATIVO DIRITTO DA PARTE DI DETTO ISTITUTO, COSTITUITOSI IN SEDE GIUDIZIARIA - POTERE DEL GIUDICE DI ACCERTARE L'ESISTENZA O MENO DI DETTO DIRITTO - SUSSISTENZA - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436898-01

PREVIDENZE (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE IN SEDE AMMINISTRATIVA - CONTESTAZIONE DELLA ESISTENZA DEL RELATIVO DIRITTO DA PARTE DI DETTO ISTITUTO, COSTITUITOSI IN SEDE GIUDIZIARIA - POTERE DEL GIUDICE DI ACCERTARE L'ESISTENZA O MENO DI DETTO DIRITTO - SUSSISTENZA - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*

L'eventuale riconoscimento del diritto a pensione da parte dello istituto previdenziale in Sede amministrativa non preclude il potere del giudice di accertare la esistenza o meno del diritto medesimo, nel caso in cui l'istituto predetto, costituitosi in giudizio, ne contesti l'esistenza, attesa l'autonomia del procedimento amministrativo per la concessione della pensione rispetto a quello giudiziario per l'accertamento del relativo diritto, ove questo sia controverso. Infatti l'ente previdenziale ha il potere di annullare i propri Atti per vizi di legittimità e di chiedere in Sede giudiziaria la declaratoria di inesistenza del diritto fatto valere dall'assicurato, senza che il pregresso provvedimento amministrativo favorevole all'assicurato acquisti autorità di giudicato ovvero possa surrogare l'esistenza del fatto costitutivo del diritto a pensione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)