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Sez. L, Sentenza n. 1686 del 05/03/1996 (Rv. 496122 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE | Pensione di invalidità - Riconoscimento in sede amministrativa - Contestazione in sede giudiziale da parte dell'istituto previdenziale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496122-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE

Il riconoscimento in sede amministrativa da parte dell'istituto previdenziale del diritto alla pensione di invalidità non preclude all'ente stesso di contestare in giudizio l'esistenza di tale diritto, in considerazione dell'autonomia del procedimento giudiziale rispetto a quello amministrativo e dell'interesse dell'istituto assicuratore ad ottenere attraverso un incontestabile provvedimento giudiziario l'accertamento dell'effettiva insussistenza del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)