Sez. 3, Sentenza n. 2115 del 14/11/2003 Ud. (dep. 23/01/2004) Rv. 227588 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Violazione delle norme relative all'incompatibilità del giudice - Nullità - Esclusione - Ragioni.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
La violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. - che prevede ipotesi di incompatibilità del giudice determinate da atti compiuti nel procedimento - non dà luogo ad alcuna nullità, non essendovi alcuna norma che contenga una previsione esplicita in tal senso; né tale nullità può farsi derivare dal disposto di cui all'art. 178 lett. a) cod. proc. pen., posto che l'incompatibilità a far parte del collegio giudicante non configura un difetto di capacità del giudice, il quale si concreta nella mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tale funzione in un determinato procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)