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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11130 del 28/05/2015 (Rv. 635694 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., nel regime successivo all'entrata in vigore della legge n. 263 del 2005 e anteriore alla legge n. 69 del 2009 - Compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza - Esplicita indicazione di giusti motivi - NecessitĂ  - Potere di correzione dela motivazione in appello - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635694-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Nel regime introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e anteriore a quello modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve essere esplicitamente motivato. Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, i giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere indicati, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale nell'esercizio del potere di correzione, può dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. A, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)