Sez. 5, Sentenza n. 17636 del 27/06/2008 (Rv. 604125 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Beni acquistati, importati o prodotti, non rinvenuti in luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività - Presunzione "iuris tantum" di cessione - Superamento - Mezzi - Prove documentali indicate dall'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Tassatività - Estratti notarili e documenti provenienti esclusivamente dalle ditte consegnatarie - Idoneità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI
In tema di imposta sul valore aggiunto, l'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, pone una presunzione "iuris tantum" di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti, non rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività. Tale presunzione è superabile, ai sensi della lett. b) del comma 1 del citato articolo, se l'interessato dimostri, attraverso documentazione indicata nel successivo comma 2, che i beni sono invece "stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà. Non sono, viceversa, idonei a superare la presunzione, estratti notarili e documenti provenienti esclusivamente dalle ditte consegnatarie, ma che non hanno riscontro nei documenti del contribuente cedente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)