Sez. 2, Sentenza n. 4278 del 14/04/1995 (Rv. 491828 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Configurabilità - Requisiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La cessazione della materia del contendere postula il venir meno durante l'iter processuale di ogni posizione di contrasto tra i contendenti e non si configura, perciò, allorquando l'adeguamento della parte alla pretesa dell'altra non comporti il completo soddisfacimento delle ragioni della stessa e il conseguente esaurimento del suo interesse alla pronuncia giudiziale precedentemente richiesta, salvo l'eventuale sopravvivere della questione delle spese di giudizio da risolversi con il criterio della soccombenza virtuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)