Sez. 1, Sentenza n. 3690 del 30/05/1988 (Rv. 458946 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE.-CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DICHIARAZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONI DELLE PARTI IN PROPOSITO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE.-CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DICHIARAZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONI DELLE PARTI IN PROPOSITO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può pronunciarsi, anche d'ufficio, solo quando sia sopravvenuta una situazione, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la Rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia. L'interpretazione delle dichiarazioni fatte al riguardo dalle parti, specie in Sede di conclusioni finali, e la valutazione dell'idoneità della situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite sono riservate al giudice del merito, il quale deve attenersi ai criteri ermeneutici posti dalla legge nella ricerca dell'effettiva portata sostanziale delle dichiarazioni delle parti ed il cui apprezzamento è incensurabile in Sede di legittimità se correttamente e logicamente motivato. (V 834/83, mass n 425590; (V 5571/81, mass n 416287).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)